Art. 58.
(Affidamento in prova al servizio sociale).

      1. Se la pena detentiva non supera tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il detenuto o l'internato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
      2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al presente articolo, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
      3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha tenuto comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è proposta al tribunale di sorveglianza

 

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territorialmente competente nel luogo di residenza o domicilio del condannato, che decide previo accertamento della sua posizione esecutiva presso l'ufficio del pubblico ministero competente alla esecuzione.
      4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi è pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.
      5. Nel provvedimento di affidamento in prova sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.
      6. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 5 può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
      7. Nel provvedimento può anche essere stabilito che l'affidato si adoperi a favore della vittima del reato e, quando è in esecuzione di pena per reato commesso in violazione dei suoi doveri familiari, adempia puntualmente gli obblighi di assistenza
 

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familiare. Gli interventi predetti prescindono dall'eventuale obbligo di risarcimento del danno derivante dal reato, da attuare solo nell'ambito e secondo le regole dell'azione civile relativa.
      8. Nel corso dell'affidamento in prova le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Peraltro, è vietato al magistrato di sorveglianza, che segue la esecuzione della prova, di apportare modifiche che contrastano con il quadro complessivo delle prescrizioni stabilite nella ordinanza ammissiva del tribunale di sorveglianza, nonché modifiche che non derivano da esigenze concrete emerse nello svolgersi dell'affidamento in prova.
      9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
      10. La funzione di controllo sul rispetto delle prescrizioni deve essere assolta dai centri di servizio sociale per adulti a mezzo di proprio personale non appartenente a organi di polizia, compreso il Corpo di polizia penitenziaria. Nelle prescrizioni non possono essere introdotti compiti degli organi di polizia e riferimenti agli stessi. Se questi, nella loro attività di prevenzione generale, verificano situazioni problematiche che riguardano affidati in prova al servizio sociale, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e al centro di servizio sociale per adulti competenti alla esecuzione della misura alternativa.
      11. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
      12. L'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della prova. Con il provvedimento di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso nel regime di prova, delle restrizioni di libertà subite dal condannato
 

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e del suo comportamento durante tale periodo.
      13. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena nella sua interezza, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. Sono inoltre revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia di cui all'articolo 1, comma 2, può essere convertito, qualora ne ricorrano le condizioni, in un permesso di soggiorno ordinario.
      14. All'affidato in prova al servizio sociale che ha dato prova, nel periodo di affidamento, di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 78. Si applicano gli articoli 78, comma 4, e 104.